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Brutte notizie per De Laurentiis: per la Cassazione le plusvalenze sui calciatori sono soggette all’Irap

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5068 depositata oggi, ha confermato che la plusvalenza derivante dalla vendita di un calciatore a un altro club è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap). La decisione respinge il ricorso presentato dall’Udinese Calcio S.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Udine, che nel 2014 aveva respinto la richiesta di rimborso dell’Irap corrisposta sulla plusvalenza generata dalla vendita di un calciatore nel periodo tra luglio 2005 e giugno 2008, pari a circa 30.000 euro.

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito il principio di diritto affermando che il trasferimento di un calciatore da una società sportiva a un’altra, quando avviene prima della scadenza naturale del contratto in corso, rientra nello schema della cessione del contratto. Dal punto di vista fiscale, questa operazione è assimilabile alla cessione di un bene immateriale, che può generare una plusvalenza e, pertanto, è rilevante ai fini dell’Irap.

Nel ricorso, l’Udinese aveva sostenuto che l’oggetto della cessione era il diritto alla risoluzione anticipata del contratto, composto da atti distinti, quali l’accordo per la risoluzione tra società e calciatore, l’accordo tra le due società per il trasferimento dell’atleta e l’accordo tra l’atleta e la nuova società.

Tuttavia, la Corte ha sottolineato che l’oggetto della cessione è il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, un bene immateriale strumentale ammortizzabile ai sensi del Tuir, suscettibile di generare plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini Ires ed Irap. La Corte ha concluso affermando che il diritto all’utilizzo esclusivo delle prestazioni di un atleta è un bene dotato di autonomia economica e può essere negoziato direttamente tra le società, qualificandosi come bene immateriale strumentale.

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