giovedì, Novembre 14, 2024

L’arbitro GIACOMELLI ricorre contro AIA e FIGC per la sospensione

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L’arbitro Piero Giacomelli ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia contro AIA e FIGC per la sospensione irrogata sull’episodio dei rimborsi.

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Lo rende noto il Collegio, che ha annunciato di aver “ricevuto un ricorso presentato dall’Arbitro Effettivo (tesserato AIA) Piero Giacomelli contro l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) presso la FIGC e contro la Procura Arbitrale presso l’AIA, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 37 del 4 maggio 2022, comunicata al suddetto istante il 14 giugno 2022, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello proposto da quest’ultimo avverso la decisione di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale n. 58 del 1° marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022, che aveva riconosciuto l’odierno ricorrente responsabile della violazione dell’art. 40, comma 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A., aggravata dalla recidiva specifica di cui all’art. 7, comma 4, lettera c), delle Norme di Disciplina, con irrogazione allo stesso della sospensione per quattordici mesi a far data dall’8 febbraio 2022, e, per l’effetto, derubricata la recidiva medesima da specifica a generica (o semplice), è stata ridotta la comminata sanzione a tredici mesi (dall’8 febbraio 2022 al 7 marzo 2023), il tutto in esito al deferimento del Procuratore Nazionale Arbitrale del 20 febbraio 2022 (Proc. n. P.ISTR/PRO.1094) ed al conseguente atto di contestazione, con contestuale sospensione cautelativa del 21 febbraio 2022 (Prot.n. 12792/SS 21-22), a firma del Presidente della Commissione di Disciplina Nazionale. La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Arbitrale nei confronti dell’Arbitro Giacomelli per “la violazione dell’articolo Art. 40, comma terzo, lett. a) e c), del Regolamento AIA e degli artt 5 e 6.1 del Codice Etico. Con aggravante (specifica) di cui all’art. 7 comma 4 lett. c) del Regolamento AIA, per avere, il suddetto incolpato, in occasione della gara SPAL – Brescia dell’11 dicembre 2021, richiesto il rimborso per la trasferta effettuata con proprio autoveicolo esponendo il tragitto chilometrico per la tratta Trieste – Ferrara e ritorno (per complessivi 540 Km) anziché per la tratta effettivamente effettuata col proprio autoveicolo Trieste – Portogruaro e ritorno (per complessivi 200 km), in quanto da Portogruaro a Ferrara (e ritorno) continuava la trasferta sull’auto del collega TOLFO…”.

Il ricorrente Arbitro Giacomelli chiede al Collegio di Garanzia:
A) di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione impugnata, con la quale è stato solo parzialmente accolto l’appello da egli proposto avverso la decisione di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale, che lo aveva riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 40, comma 3, lettere a) e c), del Regolamento AIA, aggravata dalla recidiva specifica di cui all’art. 7, comma 4, lettera c), delle Norme di Disciplina, con irrogazione, a suo carico, della sospensione per quattordici mesi a far data dall’8 febbraio 2022, e, per l’effetto, derubricata la recidiva medesima da specifica a generica (o semplice), è stata ridotta la comminata sanzione a tredici mesi (dall’8 febbraio 2022 al 7 marzo 2023);
B) conseguentemente, di disporre l’annullamento della gravata delibera, secondo quanto previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con totale cancellazione della sanzione statuita a suo carico;
C) in estremo e remoto subordine, di riformare parzialmente la pronuncia de qua, con applicazione nei suoi confronti della sola misura punitiva del rimprovero o della censura oppure, in via ulteriormente gradata, con congrua e sensibile riduzione della irrogata sospensione, da contenersi entro i limiti massimi del presofferto;
D) di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione in parola.

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